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Misure di protezione

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In generale

La protezione degli adulti può essere attuata con iniziative personali, autonome come le misure precauzionali (mandato precauzionale e direttive anticipate, ex 360 CC e segg.) oppure decise per legge dall’autorità.

curatele misure ufficiali di protezione degli adulti

Misure ufficiali

Sono decise dall’Autorità di protezione dei minori e degli adulti con lo strumento delle curatele per tutelare chi non ha lasciato disposizioni private e si trova in un particolare stato di bisogno.

L’intervento può essere chiesto all’Autorità di protezione dei minori e degli adulti, dall’interessato stesso od a una persona a lui vicina. L’autorità di protezione dei minori e degli adulti può intervenire d’ufficio o su segnalazione di chiunque ritenga una persona bisognosa di aiuto.

Lo stato di bisogno può essere dovuto ad un’incapacità di discernimento (anche temporanea) oppure all’incapacità di provvedere ai propri interessi a seguito di un particolare stato di debolezza. Nel limite del possibile, si cerca di conservare e promuovere l’autodeterminazione della persona.

N

Amministrazione di sostegno, ex 393 CC

È la misura la meno incisiva e presuppone il consenso del diretto interessato. Questa curatela non limita l’esercizio dei diritti civili e non comporta poteri di rappresentanza, né di amministrazione; ha il solo scopo di aiutare e consigliare. Per questo, l’aiuto fornito nell’ambito di un’amministrazione di sostegno può essere organizzato in modo soddisfacente e produttivo solo se l’interessato collabora.
N

Curatela di rappresentanza e di amministrazione ex 394/395 CC

Questo tipo di curatela è istituita, quando una persona non può compiere determinati atti e deve essere rappresentata, per l’assistenza personale o la gestione patrimoniale. Il curatore è il rappresentante legale e può agire per l’interessato, in suo nome e conto. La misura può non limitare l’esercizio dei diritti civili della persona che ne è sottoposta, tuttavia l’autorità di protezione dei minori e degli adulti può anche limitare la capacità di agire dell’interessato, relativamente cioè a determinati atti.

N

Curatela di cooperazione, ex art. 396 CC

È l’istituto, se occorre che il curatore acconsenta a determinati atti della persona bisognosa di aiuto per proteggerla. Il curatore non rappresenta la persona, che agirà essa stessa. Spetta all’autorità determinare, in funzione del bisogno d’aiuto dell’interessato, gli atti subordinati al consenso del curatore; di conseguenza l’esercizio dei diritti civili è limitato. Da notare anche che le suddette curatele (di rappresentanza e di cooperazione) possono anche essere combinate tra di loro.
N

Combinazione di curatele, ex art 397 CC

L’amministrazione di sostegno (art. 393 CC) e le curatele di rappresentanza, art. 394 CC e di cooperazione, art 396 CC, possono essere combinate.
N

Curatela generale, ex art. 398 CC

È l’istituito che succede all’interdizione e come quest’ultima, implica per legge la privazione dei diritti civili. Essa comporta l’assistenza personale, gestionale e la rappresentanza verso terzi. Il campo d’applicazione della curatela generale è soggetto a restrizioni nel senso che deve essere disposta solo nei confronti di persone che hanno un particolare bisogno d’aiuto perché si trovano in uno stato di salute di grave e durevole incapacità di discernimento.